Fisco

Corte UE: triangolazione intracomunitaria con lavorazione


Con la sentenza n. 446/13 del 02-10-2014, la Corte di giustizia dell’Unione Europa è stata chiamata ad esprimersi su una controversia tra una società italiana e il Ministre de l’Economie et des Finances (Ministero francese dell’Economia e delle Finanze) in merito al diniego di rimborsare a tale società l’IVA versata nel 2001 in Francia, per prestazioni di servizi ricevute in tale Stato membro (prestazioni di servizi per le quali, fino al 31/12/2009, veniva applicata l’IVA del luogo dove veniva svolta la prestazione).

Il caso in oggetto riguardava una compravendita di prodotti finiti tra un fornitore italiano (IT) ed una società cliente francese (FR1): il fornitore italiano inviava i propri prodotti da lavorare presso un terzista francese (FR2) il quale, eseguita la prestazione per conto del fornitore italiano, fatturava la propria lavorazione con IVA francese al committente italiano e consegnava il prodotto lavorato per ordine e conto di IT al soggetto FR1, cliente finale dell’operazione.

La sentenza della Corte UE

I giudici della Corte hanno confermato il rifiuto alla richiesta di rimborso poiché, secondo quanto disposto dall’art.8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 2006/112/CE, il luogo di una cessione di beni si considera situato “nel luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”, ossia nel luogo in cui è situato il bene lavorato, oggetto della compravendita tra IT e FR1, nel momento in cui il bene viene spedito dal terzista FR2 al destinatario acquirente FR1; l’effettivo raggiungimento della volontà contrattuale delle parti si realizza alla consegna del bene lavorato, che è avvenuta su territorio francese e non nella fase antecedente alla lavorazione, fase nella quale l’acquirente non può ancora disporre dei beni dei quali diverrà proprietario. La spedizione al terzista è stata funzionale alla realizzazione del prodotto nel rispetto degli obblighi contrattuali del fornitore (fornire il prodotto finito), ma l’effettivo trasferimento fisico del bene in conformità alle condizioni contrattuali è avvenuto su suolo francese, dovendo perciò considerare tale operazione come una cessione interna al Paese membro.

Tale conclusione viene confermata dall’ art. 41 del DL 331/93, il quale al comma 1, lettera a) dispone quanto segue: “Costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta …omissis…. i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.”.

E’ opportuno a questo punto ricordare due triangolazioni caratterizzate dalla medesima movimentazione dei beni ma, con sostanziali differenze ai fini della territorialità Iva: le due triangolazioni in questione hanno i medesimi soggetti coinvolti (IT fornitore nazionale, FR1 cliente comunitario, FR2 terzista comunitario) ma si differenziano per il soggetto promotore della triangolazione, per conto del quale il terzista FR2 svolge la propria prestazione di servizio.

Ipotesi 1)

Fornitore IT cede materie prime a cliente FR1 il quale chiede di consegnare la merce presso un terzista ivi residente FR2. IT consegna le materie prime a FR2, per conto del cliente FR1, accompagnate da un documento di trasporto con causale c/vendita. IT emetterà fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 1° comma let. a) del DL 331/93 e presenterà il modello Intrastat delle vendite. FR2 fatturerà la propria prestazione di servizi a FR1 applicando l’iva francese.

Ipotesi 2)

Fornitore IT invia dei beni in conto lavorazione a terzista FR2 e cede successivamente il prodotto finito ad un cliente FR1. La merce verrà lavorata e resa da FR2, per conto di IT, al soggetto FR1. Poiché la merce non rientrerà in Italia al termine della lavorazione ma verrà spedita direttamente al cliente finale francese dal terzista, per conto del fornitore italiano, quest’ultimo avrà l’obbligo d’identificarsi nel Paese del prestatore mentre l’invio dei beni in Francia sarà inquadrato nell’ambito dell’art. 41, comma secondo lettera c) DL 331/93. In questo caso, al pari dell’interpretazione fornita nella sentenza in commento, il luogo della cessione del bene oggetto del contratto di compravendita, è lo Stato dal quale la merce viene spedita per essere consegnata al cliente finale. A questo punto la cessione sarà considerata un’operazione interna allo Stato membro, con conseguente necessità per il fornitore IT di verificare la normativa Iva del Paese comunitario di destinazione: verrà utilizzata la posizione iva comunitaria del fornitore IT per fatturare con iva interna al cliente finale FR1, se nello Stato del cliente FR1 non opera il reverse charge mentre, in caso contrario, la fattura sarà emessa dal fornitore IT in “inversione contabile” e l’iva verrà assolta dal cessionario FR1. Infine la prestazione fatturata dal terzista FR2 nei confronti del committente titolare di partita iva italiana rientrerà nell’ambito di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17 comma 2 DPR 633/72.”