Cassazione: il comproprietario di un altro immobile può beneficiare dell'agevolazione prima casa
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che al contribuente non spettassero le agevolazioni prima casa per l'acquisto dell'unità immobiliare abitativa in quanto proprietario di una quota pari al 5% di un altro immobile nello stesso Comune.
La Commissione Tributaria Provinciale riteneva illegittima la pretesa impositiva, ma la Commissione Tributaria Regionale accoglie il ricorso dell'Ufficio.
Il contribuente ricorre per Cassazione.
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 21289 dell'8 ottobre 2014, ricordano che l'agevolazione prima casa subordina l'applicazione del beneficio al non possesso di altro immobile idoneo ad essere desitnato a propria abitazione nel comune di residenza.
A tal proposito la Corte afferma che "in tema di agevolazioni prima casa, l'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l'intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative". Ed inoltre la facoltà di usare il bene comune non permette di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei proprietari
In conclusione quindi essere titolari di una piccola quota nello stesso Comune non preclude il beneficio.