Fisco

Cassazione: le spese per omaggi alla clientela sono indeducibili se non viene provata l'inerenza


Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate spicca un avviso di accertamento nei confronti di una società, fondato su un processo verbale di constatazione, con il quale recupera vari costi ritenuti indeducibili in quanto non inerenti, tra cui le spese per omaggi alla clientela.

La società propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria Regionale che aveva ritenuto tali spese in alcun modo inerenti all'attività di impresa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21450 del 10 ottobre 2014, respige il ricorso della società e conferma il verdetto, affermando che " l'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986,recante le "norme generali sui componenti del reddito d'impresa", stabilisce, al comma 5, che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali,contributivi e di utilità sociale) "sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito": prevede, cioè, quale requisito generale ai fini della deducibilità, che deve essere provato dal contribuente, quello della c.d. inerenza delle spese all'attività dell'impresa.

Il precedente art. 74 (ora 108), concernente le spese relative a più esercizi, disciplina, al comma 2, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di rappresentanza (e tra queste ultime, in particolare, quelle "sostenute per i beni distribuiti gratuitamente"), stabilendone il rispettivo regime di deducibilità, quanto alla misura e alle modalità temporali."

Nonostante però il legislatore. stabilendone la deducibilità, abbia implicitamente riconosciuto alle spese di rappresentanza il carattere dell'inerenza, tale inerenza deve comunque sempre essere verificata in concreto.

Nel caso di specie la contribuente non ha fornito alcun elemento che permettesse ai giudici di verificare che le spese sostenute fossero effettivamente di rappresentanza, ovvero come intesa dal legislatore: le spese per essere effettivamente di rappresentanza devono essere pertinenti e funzionali all'attività della società e non sostenute nell'interesse di amministratori e soci.