Cassazione: è reato l'omesso versamento delle ritenute solo se viene rilasciato il CUD
Nel caso in esame, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, del modello dichiarativo 770, in cui erano state riepilogate le ritenute operate, l'Agenzia delle Entrate accerta l'omesso versamento delle ritenute.
I gudici della Commissione Tributaria Provinciare e della Commissione Tributaria Regionale ritengono che sia sufficiente la presentazione del modello 770 al fine di provare l'avvenuta erogazione degli emolumenti cui si riferiscono le ritenute e per conseguenza al fine di condannare l'imprenditore per omesso versamento.
La Corte di Cassazione è invece di diverso parere e, con la sentenza n. 40526 del 1 ottobre 2014, precisa che vi è reato solo nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci le certificazioni ma non provveda a versare le somme trattenute a titolo di ritenuta entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.
I giudici di legittimità chiariscono infatti che "l'elemento specializzante che determina il configurarsi della natura delittuosa della fattispecie è costituito dal rilascio della certificazione al sostituito. Pertanto, la norma penale non può trovare applicazione non solo nei casi in cui il sostituto non abbia operato le ritenute, ma anche nei casi in cui non abbia rilasciato la certificazione nonché nel caso in cui abbia rilasciato la certificazione in un momento successivo alla scadenza del termine per effettuare il versamento. I due presupposti, o meglio gli elementi costitutivi della fattispecie, necessari per attribuire rilevanza penale alla condotta omissiva sono invero costituiti dalle parti di condotta attiva comprendenti sia l'effettuazione della ritenuta e sia la successiva emissione della certificazione".
In materia di omesso versamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro potrà essere condannato per la fattispecie delittuosa di omesso versamento, solo qualora al mancato versamento delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti corrisponda il rilascio del CUD al sostituito.
E per di più la sola presentazione del modello 770 non può di per sè costituire prova dell'avvenuto rilascio e della effettiva consegna ai sostituiti della certificazione, ma avrebbe unicamente natura indiziaria.
In conclusione la suprema Corte afferma il principio che "nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, spetta all'accusa l'onere della prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770"; nel caso in esame la sussistenza del reato è stata desunta sulla base del controllo automatizzato del modello 770, che è idoneo a fornire la prova del mancato versamento ma non è idoneo a provare l'avvenuto rilascio delle certificazioni: la sentenza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello.