Lavoro

INPS - Ultimi dati sul Lavoro accessorio


L'INPS con nota del 23 ottobre 2014 informa che è disponibile  l’aggiornamento periodico al 30 giugno 2014 dell’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro (voucher). 

La banca dati si compone di due sezioni: la prima contiene i dati sulla vendita dei buoni lavoro su tutto il territorio nazionale attraverso i diversi canali dedicati (sportelli Inps e uffici postali, procedura telematica nel portale Inps, rete dei tabaccai e banche popolari convenzionate); la seconda offre informazioni sui lavoratori prestatori di lavoro accessorio che sono stati retribuiti con il sistema dei buoni lavoro.

Voucher venduti

L’utilizzo dei buoni lavoro per retribuire le prestazioni di lavoro di tipo accessorio, previste dagli articoli 70-73 D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, dopo una fase iniziale di sperimentazione (iniziata ad agosto 2008 nell’ambito delle vendemmie) è ormai prassi diffusa, sull’intero territorio nazionale e nei vari settori produttivi che ne possono fruire. Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher, pari a 10 euro, è comprensivo della contribuzione a favore della Gestione separata Inps (convenzionalmente stabilita per questa tipologia lavorativa nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. La riforma del mercato del lavoro della legge 92/2012 ha favorito l’utilizzo di tale strumento. Di seguito i dati aggiornati al primo semestre 2014:

Prestatori di lavoro occasionale accessorio

Il lavoro accessorio è una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato per prestazioni occasionali, introdotta in Italia dalla legge Biagi. Le prestazioni occasionali accessorie sono attività lavorative che danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i committenti, non superiori a cinque mila euro nel corso dell'anno solare e non superiore a due mila euro con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista.

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, il datore di lavoro (beneficiario della prestazione) acquista presso un concessionario autorizzato uno o più carnet di buoni (voucher). Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento del buono al lavoratore che lo presenti, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettuando il versamento per suo conto dei contributi per i fini previdenziali ed assicurativi contro gli infortuni, nonché trattenendo una percentuale del valore nominale del buono a titolo di rimborso spese. Di seguito i dati dal 2008 al 2013.