Mediazione marittima: parere del Ministero sugli esami di abilitazione e attività incompatibili
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un parere il giorno 8 ottobre 2014 riguardo la competenza per esami e l’incompatibilità dei mediatori marittimi, sulla base di un quesito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di La Spezia.
È necessario ricordarne la precedente appartenenza agli elenchi camerali (CCIAA), soppressi con quattro decreti ministeriali del 26 ottobre 2011. Di conseguenza, le figure professionali interessate (tra cui i mediatori marittimi) hanno dovuto effettuare il passaggio al Registro delle Imprese (REA) entro il 12 maggio 2013. Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2013 ha prorogato i termini fino al 30 settembre 2013 per alcune delle categorie interessate, tra cui i mediatori marittimi.
Il quesito
L’istanza presentata al Ministero si articola in due parti:
- La prima riguarda la Camera di Commercio competente presso cui gli aspiranti mediatori marittimi debbono sostenere l’esame di abilitazione;
- La seconda si impernia su le attività incompatibili con la mediazione marittima, nel merito di se tra queste figuri anche attività commerciale.
Il parere del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde al primo quesito evidenziando come la soppressione dei ruoli e degli elenchi camerali non abbia apportato modifiche al tema dell’abilitazione dei mediatori marittimi. La Camera di Commercio competente si individua in base a criteri di residenza o domicilio professionale.
Per quanto riguarda la seconda domanda, tutte le attività in forma di dipendenza o in forma imprenditoriale sono ritenute confliggenti con il ruolo di mediazione marittima, al fine di garantire l’indipendenza di questa figura professionale.