Liquidazione TFR da Fondo Tesoreria INPS: telematizzazione delle domande
Ricordiamo innanzitutto che l’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito dall’Istituto per conto dello Stato (il "Fondo di Tesoreria INPS") presso il quale devono necessariamente confluire - mensilmente - le quote di TFR maturate dai dipendenti di imprese con più di 50 lavoratori che non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio TFR maturando.
Le caratteristiche e le modalità di funzionamento di tale Fondo sono state definite con Decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2007, e successivamente chiarite direttamente dall'Istituto, in particolare con la Circolare 3 aprile 2007, n. 70.
In riferimento all'argomento specifico inerente la liquidazione diretta da parte dell'INPS del TFR al lavoratore, rammentiamo alcuni elementi fondamentali (rinviamo per approfondimenti alla documentazione disponibile cliccando i link presenti nella sezione "documenti correlati" di questa pagina):
- il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni ai sensi dell'art. 2120 c.c.
- nulla tuttavia è modificato per il lavoratore il cui TFR è accantonato presso il Fondo: egli deve infatti continuare a presentare domanda di liquidazione del TFR spettante (o di eventuali anticipazioni) al proprio datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute
- la liquidazione delle prestazioni (saldo TFR o anticipazioni) rimane integralmente a carico del datore di lavoro, anche per la quota di competenza del Fondo, salva ovviamente la conseguente compensazione della quota liquidata per conto dell'Istituto con i debiti contributivi del periodo
- qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese - quale sommatoria dei contributi dovuti direttamente al Fondo (ovverosia, le quote di TFR maturate nel mese) e dei contributi dovuti in generale agli Enti Previdenziali - il Fondo di Tesoreria INPS è tenuto a liquidare direttamente l'intera quota a suo carico: in questo caso, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente l'incapienza al Fondo, che provvederà entro 30 giorni ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione richiesta per l'intera quota di propria spettanza.
Come comunicare al Fondo la situazione di "incapienza"?
Con il messaggio 12 dicembre 2008, n. 27770, l'INPS richiamava l'onere per l'azienda di comunicare l’incapienza per il recupero dal fondo di tesoreria delle quote di TFR versate e da restituire ai lavoratori, aggiungendo che ogni singolo lavoratore avrebbe dovuto a sua volta comunicare i dati necessari per procedere alla liquidazione del TFR di competenza. A tale fine il messaggio riportava in allegato le relativa modulistica:
- modello FTES01, che deve essere compilato dall’Azienda richiedente l’intervento del Fondo
- modello FTES02, che deve essere compilato e sottoscritto da ciascun lavoratore
- modello FTES03, da utilizzarsi - da parte dell'azienda - in caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe del modello FTES01.
Le novità
La Circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21, incide esclusivamente sull'ultimo passaggio descritto: le modalità di presentazione della domanda di intervento diretto dell'Istituto per il pagamento della prestazione.
Essa fornisce infatti le istruzioni per la trasmissione in modalità telematica della dichiarazione in oggetto da parte delle aziende, con l’unificazione dei dati riportati nei modelli cartacei FTES01 e FTES02. La trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte dell’azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:
- accedendo all'area riservata dei Servizi on line del sito internet dell'Istituto, www.inps.it, nella sezione "Aziende, consulenti e professionisti", e quindi alla voce di menu "Domanda Fondo Tesoreria"
- inviando un file telematico in formato .XML tramite protocollo FTP (le specifiche tecniche di trasmissione ed i parametri di configurazione per la connessione FTP possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: info.fondotesoreria@inps.it)
I soggetti tenuti ad effettuare l'invio della dichiarazione di incapienza (mediante identificazione tramite PIN rilasciato dall'Istituto) saranno:
- i datori di lavoro (o loro dipendenti opportunamente delegati)
- i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (ai sensi di quanto esposto nella Circolare INPS 8 febbraio 2011, n. 8, anch'essa consultabile nell'area "documenti correlati" della presente pagina)
- i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione d'azienda in sostituzione del datore di lavoro.
La domanda telematica - la cui compilazione sarà assistita mediante compilazione automatica di taluni dati da parte del sistema - conterrà ovviamente informazioni analoghe a quelle previste nei modelli cartacei: matricola aziendale, dati anagrafici dell'azienda, periodo di riferimento della situazione di incapienza, date di inizio e di fine versamento al Fondo di Tesoreria, codice fiscale del lavoratore, dati anagrafici del lavoratore e sede INPS di competenza, dati relativi al rapporto di lavoro, il tipo di richiesta (anticipazione, acconto, saldo), l'aliquota fiscale da applicare, ecc.
Le due modalità di presentazione - cartacea e telematica - conviveranno per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare in commento (7 febbraio 2013) decorso il quale la comunicazione telematica dovrebbe assurgere a canale esclusivo di trasmissione.