Fisco

Il professionista può rilasciare il visto di conformità anche per la propria dichiarazione


L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.82 del 2 settembre 2014 è intervenuta in risposta a un quesito avanzato da un ragioniere commercialista iscritto all’ordine dei Commercialisti ed  Esperti Contabili abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione, in merito alla possibilità di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15.000 euro.

I chiarimenti dell'Agenzia

L'Agenzia ha chiarito che  i professionisti, in possesso dei  requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998che intendono utilizzare in compensazione  orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,  all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono  autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a 
rivolgersi a terzi. 

Si ricorda che con circolare n. 57 del 2009, è stato chiarito che sono abilitati al rilascio del visto di conformità, tra l’altro, i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ossia:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economiae commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Compensazione dei crediti IVA

Come chiarito con la circolare circolare n. 57 del 2009 in relazione alla  compensazione dei crediti IVA, l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle  norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto  all'amministrazione finanziaria.
In particolare, con l'apposizione del visto viene attestata l'esecuzione dei controlli  volti a verificare:

  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • la  corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture  contabili;
  • la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa  documentazione.

Da ricordare...

L'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che "A  decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a  15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di  conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il  credito.