Pignorabile il fondo patrimoniale in assenza della prova dell’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia
Sul soggetto che intende giovarsi del regime di impignorabilità dei beni costituti in fondo patrimoniale di cui all’articolo 170 Codice Civile, grava l’onere di provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e l’opponibilità verso i terzi, ma altresì che l’obbligazione sia stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2970 depositata in data 7 febbraio 2013 confermando la sentenza del Tribunale all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione contro i beni costituiti in fondo patrimoniale.
Nel corso del giudizio, i debitori opponenti si erano limitati a dimostrare ed attestare la regolare costituzione del fondo e l’anteriorità al pignoramento, mentre nulla veniva allegato in ordine alla tipologia, natura e contesto nel quale le obbligazioni erano state contratte.
La mancata allegazione di elementi – anche ai fini presuntivi ex articolo 2792 Codice Civile – idonei ad attestare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, determina mancato assolvimento all’onere della prova che grava – ribadisce la Suprema Corte – sul soggetto che invoca l’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendo, detto onere, ritenersi assolto con la sola dimostrazione della regolarità ed opponibilità del fondo.