Diritto

Start up: Parere del Ministero sul caso di conferimento di impresa individuale in srl


Il MInistero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una serie di pareri per fornire risposte a diverse camere di commercio italiane in merito alla corretta interpretazione della specifica disciplina delle start up.

Con un parere in risposta alla CCIAA di Padova, il MISE è intervenuto sulla possibile iscrizione tra le start up innovative di una società a responsabilità limitata costituenda, operante nel campo dell'innovazione tecnologica, in cui verrebbe conferita l'impresa individuale del futuro titolare della società stessa, oggi conferente. Tale impresa individuale è stata avviata da meno di 48 mesi.

La CCIAA chiede se tale fattispecie rispetti il requisito soggettivo previsto dall'art.25 comma 2, lettera g) del DL 179/2012, il quale prevede che per divenire start up innovativa una società non sia stata costituita da fusione, scissione societaria ovvero a seguito di cessione d'azienda o ramo di azienda.

Il testo legislativo non cita tra i motivi ostativi al riconoscimento della start up innovativa l'operazione di conferimento , anche perchè in caso opposto si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società

Quindi il parere del MISE è di ritenere che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime delle start up , volendo questi precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione