Fondazione Studi: contratti a tempo determinato - calcolo al 1° gennaio per il 20%
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l'anno.
Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 18/2014, ha chiarito che il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Ne deriva che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL.
Ne consegue che anche nel settore edile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili - pari al 25% dei lavoratori "stabili", come già previsto dal relativo CCNL - andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine.
Resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.