Economia aziendale

Immobilizzazioni materiali: nuovo principio contabile OIC 16


Le variazioni apportate dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) al principio contabile 16 recante disposizioni in materia di immobilizzazioni materiali, riguardano il riordino generale della tematica e il migliore coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Rispetto alla versione precedente (anno 2005) l'OIC ha provveduto a:

  1. chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti. In particolare, si sono fornite alcune precisazioni in tema di ammortamento di componenti aventi vite utili diverse del cespite principale, nonché si è specificato che il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite

  2. eliminare la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. L’ammortamento va effettuato considerando che in tale lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica

  3. riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, riconoscendo la possibilità di capitalizzare tali oneri, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo

  4. eliminare la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio

  5. chiarire che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori

  6. precisare che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge.

Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2011 è stato riproposto il trattamento originario dei beni destinati ad essere venduti, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea. Si sono comunque esplicati i requisiti al verificarsi dei quali si effettua la riclassifica nell’attivo circolante

È stata inoltre stralciata la parte relativa alla svalutazione per perdite durevoli in quanto oggetto di un nuovo specifico principio contabile: l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.