Economia aziendale
Lavori in corso su ordinazione: nuovo principio contabile OIC 23
Le variazioni apportate all'OIC 23 avente ad oggetto i "lavori in corso su ordinazione" sono andate nella direzione di un riordino generale della tematica e di un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
SCOPO: definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
SOGGETTI: si applica alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
ENTRATA IN VIGORE: bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
Rispetto alla precedente versione dell'OIC 23 datata 2005, l'OIC ha provveduto a:
- stralciare i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, trattate nel nuovo OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”
- aggiungere alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi
- definire in modo puntuale i requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento (esistenza di un contratto vincolante tra le parti, risultato della commessa stimato attendibilmente, diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l’esecuzione dei lavori, non vi sono incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere le proprie obbligazioni)
- chiarire che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento
- con riguardo agli anticipi ed acconti, chiarire che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti.
- prevedere che la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri (non è più possibile rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso)
- introdurre nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi, prevedendo che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa quando:
- entro la data del bilancio vi è l’accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi;
- pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che l’incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica
- modificare il trattamento contabile dei costi per l’acquisizione della commessa e dei costi preoperativi.