Diritto

Start up: Parere del Ministero sul caso di società inattiva anteriormente al 19 dicembre 2012


Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una serie di pareri per fornire risposte a diverse camere di commercio italiane in merito alla corretta interpretazione della specifica disciplina delle start up.

Con un parere in risposta alla CCIAA di Rimini, il MISE è intervenuto sulla possibile iscrizione tra le start up innovative di una società costituita, ma inattiva al 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore del Dl 179/2012.

Ai sensi dell'art.25 del decreto in oggetto, il requisito di prossimità temporale prevede che una società di capitale, per essere iscritta nel Registro delle imprese quale start up innovativa, debba essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi. La CCIAA di Rimini chiede se il legislatore intendesse considerare i due presupposti congiuntamente:

  • società costituita da non più di 48 mesi
  • società che svolge attività da non più di 48 mesi

Il MISE ha precisato che l'unico parametro da tenere in considerazione sia la data di costituzione della società.

In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione

  • per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti,
  • di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti,
  • e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti