Fisco

Circolare 28/E: chiarimenti sul visto di conformità


In data 25 settembre 2014 è stata pubblicata la Circolare 28/E dell'Agenzia delle entrate, in materia di visto di conformità ed utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Ai sensi dell'art.1, comma 574 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità), infatti, l'apposizione del visto di confromità sulle dichiarazioni fiscali da parte dei professionisti abilitati è necessaria per la compensazione di crediti superiori a 15.000 € e riguardanti imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive ed IRAP. Tale soglia era già precedentemente prevista per i crediti Iva.

La circolare presenta alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti necessari che il professionista deve porre in essere per comunicare all'amministrazione finanziaria che ha intenzione di apporre il visto di conformità.

Nel caso in cui il professionista abbia già effettuato tale comunicazione, non è necessario che effettui una nuova comunicazione per le compensazioni che rispondono alle disposizioni della Legge di Stabilità, a condizione, però, che la polizza assicurativa presentata precedentemente non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad. esempio visto di conformità ai soli fini Iva). In tal caso tale comunicazione va integrata con una nuova polizza assicurativa adeguata.

Sono legittimati ad apporre il visto di conformità di cui all'art.35, comma 1 lettera a) del DLgs 241/1997 ai fini della compensazione prevista dalla Legge di Stabilità:

  • i RAF (responsabili dell'assistenza fiscale) dei CAF-imprese (limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti per i quali svolgono assistenza fiscale);
  • i dottori commercialisti e gli esperti contabili e consulenti del lavoro, ai sensi dell'art.35, comma 3 del DLgs 241/1997;
  • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti delle CCIAA alla data del 30 settembre 1993, ai sensi dell'art.35, comma 3 del DLgs 241/1997;
  • i soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti previsti dall'art.2409-bis c.c.: l'attestazione dei controlli di conformità da parte di questi soggetti si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione e l'indicazione del codice fiscale.

La circolare, inoltre, precisa quali siano i dati e gli allegati da inserire nella comunicazione, le proprietà della polizza assicurativa, nonchè i controlli che il professionista deve porre in essere prima di apporre il visto sulla singola dichiarazione fiscale.

Come già chiarito dalla Circolare 10/E 2014, il limite richiamato è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e non a quella verticale; la soglia si riferisce alla singole tipologie di tributi, per cui se ciascuno di essi è inferiore a 15.000 euro non è necessaria l'apposizione del visto sulla dichiarazione dei redditi, mentre nel caso in cui anche solo uno di essi venga utilizzato in compensazione per un importo superiore alla soglia, l'intera dichiarazione dei redditi dovrà essete sottoposta ad attestazione di conformità.

I crediti aventi natura agevolativa, per esempio i crediti da "Caro petrolio" o per nuovi investimenti in aree svantaggiate, non richiedono il visto di conformità. 

Nell'ipotesi in cui il soggetto che utilizzerà il credito tributario sia diverso da quello che lo ha generato (vedi il caso della cessione delle eccedenze Ires infragruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR 602/1973), la circolare precisa che il visto di conformità vada apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente il credito dalla quale risulta la cessione del credito per un importo superiore a 15.000 euro.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta la sanzione prevista dall'art.39, comma 1 lettera a) del DLgs 241/1997; l'utilizzo di un credito superiore a 15.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità richiesto dalla normativa in vigore comporta per il contribuente la sanzione prevista dall'art.13 del DLgs 471/1997 (sanzione per omesso versamento).