INPS: Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI
L'INPS con Circolare n.101 del 3 settembre 2014 ha fornito indicazioni in merito alla determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.
Nello specifico con la presente Circolare si forniscono le istruzioni attuative del Decreto n. 79412 del 18 febbraio 2014 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze che determina per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione.
Ambito di applicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto interministeriale di cui soprasolamente:
- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato,
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
nel caso in cui, per i suddetti lavoratori risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388 del 2000 e n.266 del 2005.
Ammontare dell’aliquota e della prestazione
Le indennità ASpI e miniASpI sono liquidate:
- con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40 per cento della misura delle indennità;
- con riferimento all'anno 2015 in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle indennità
- ;con riferimento all'anno 2016 in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari all’80 per cento della misura delle indennità;
- con riferimento all'anno 2017 in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 100 per cento della misura delle indennità;
Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta
E’ possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta e fino al 2017, secondo la diversa percentuale vigente nell’anno di riferimento.
In questo caso, quale che sia l’aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, si procederà secondo le modalità di seguito indicate. Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individueranno - rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati - le percentuali di settimane a contribuzione ridotta secondo le aliquote effettivamente versate nella misura individuata per ciascun anno solare. In particolare:
- per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data dicessazione del rapporto di lavoro;
- per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
A questo fine la procedura DsWeb sarà opportunamente aggiornata per potere rilevare, ove,possibile in modo automatico, i casi in cui si debbano applicare le suddette riduzioni.