Codice della Navigazione e contratto a termine
Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Interpello n.24/2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed “a viaggio”, previsti nel settore marittimo dagli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).
Il parere del Ministero
Il Ministero ha chiarito come il Codice della Navigazione realizzi un efficace sistema di garanzie in favore dei lavoratori a termine; ciò anche in considerazione delle peculiarità dell’organizzazione del lavoro in tale ambito che giustificano un utilizzo di questa tipologia contrattuale in misura strutturalmente maggiore rispetto ai limiti di contingentamento previsti in linea generale dal D.Lgs. n. 368/2001.
Pertanto ritiene che possa trovare applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo.
Nello specifico, l’art. 326 cod.nav.prevede che “il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno o dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo 2 indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore a 60 giorni”.
Il summenzionato art. 326 cod. nav., fissando in un anno la durata massima dei contratti a tempo determinato e di quelli a viaggio ovvero a più viaggi, stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
In merito alla successione delle suddette tipologie di lavoro a termine, la norma in questione, considerando altresì ininterrotta la prestazione resa nelle ipotesi in cui tra un contratto e l’altro non intercorra un periodo superiore a 60 giorni – appresta delle tutele avverso eventuali abusi rispetto all’utilizzo di tale forma contrattuale, analoghe a quelle contemplate dal D.Lgs. n. 368/2001.