Economia aziendale

Disponibilità liquide: il nuovo OIC 14


In data 5 agosto 2014 è stato pubblicato il nuovo principio contabile OIC 14 - Disponibilità liquide, le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014

La nuova edizione del principio è finalizzata a riordinare la materia e migliorare il coordinamento con gli altri OIC; in particolare, si sottolineano le seguenti novità.

In caso di cash pooling, ciascuna società partecipante al fondo comune classifica la propria quota di pertinenza come un debito ovvero un credito nei confronti della società gestrice. I debiti (liquidità prelevata dal fondo) o crediti (liquidità versata nel fondo) nei confronti della società gestrice sono classificati in base alle disposizioni previste dagli OIC 15  - Crediti ed OIC 19 - Debiti, in funzione del rapporto intercorrente tra le società. Nel bilancio della società gestrice la classificazione del saldo è simmetrica alle rilevazioni effettuate dalle partecipanti.

Si ricorda che, questo sistema di gestione della tesoreria è utilizzato da alcuni gruppi societari al fine di accentrare la liquidità presso un unico soggetto giuridico (la società capogruppo solitamente), che diviene la società gestrice di un conto corrente comune, da cui le altre società partecipanti prelevano e versano risorse finanziarie. 

La nuova edizione, specifica con maggiore dettaglio il regime di classificazione dei fondi vincolati: si tratta di fondi a giacenza costante prefissata, le cui movimentazioni vengono rendicontate solo periodicamente, ad esempio in sede di reintegro del fondo cassa. Per tale motivo, nel caso in cui, alla data di chiusura dell'esercizio, compaiano in bilancio delle risorse liquide effettivamente già utilizzate, occorre effettuare le relative riconcilizaioni e rettifiche contabili, patrimoniali ed economiche, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Si ricorda che:

  • i saldi dei conto correnti bancari alla chiusura dell'esercizio includono i bonifici disposti e gli assegni emessi nei confronti dei creditori entro tale data, anche se la relativa manifestazione finanziaria risulterà nell'esercizio successivo;
  • i saldi dei conto correnti bancari includono gli incassi pervenuti entro la chiusura dell'esercizio; i bonifici disposti o gli assegni emessi dai debitori con data valuta anteriore alla chiusura dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria avverà nel nuovo periodo d'imposta, saranno rilevate nelle disponibilità liquide dell'esercizio successivo.