Fondo di solidarietà residuale: istruzioni operative
L'INPS con Messaggio n.100 del 2 settembre 2014 fornisce chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà residuale. L'Istituto ricorda infatti che l’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Ambito di applicazione
Il Fondo in oggetto è istitutito per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria ostraordinaria.
Requisito dimensionale del datore di lavoro
Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, ,degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Prestazioni e finanziamento
Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.
La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabilitrimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, dacomputarsi in un biennio mobile.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
- un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
- un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
Il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge. Invece, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data
Con riferimento a tali mensilità, l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1% computati dal 7/06/2014 e fino alla data di versamento. Ai fini del versamento degli interessi legali, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice “Q900” avente il significato di " Oneri accessori al tasso legale"
- in <SommaADebito> l’importo degli interessi legali.
Aggiornamento del 3 settembre
L'INPS con comunicato del 3 settembre informa che non vi sarà essuna mora per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio settembre
Aggiornamento dell'8 settembre
L'INPS con Messaggio n.6897 dell'8 settembre 2014 comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.