Economia aziendale

Imposte sui redditi: nuovo principio contabile OIC 25


Il principio contabile OIC 25 avente ad oggetto le imposte sui redditi, è stato modificato allo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo.

SCOPO: definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

SOGGETTI: società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.

Rispetto al precedente principio (nella versione del 30 maggio 2005) l'OIC ha provveduto a:

  • eliminare i riferimenti al disinquinamento fiscale
  • disciplinare in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:
    • i) operazioni che hanno effetto sul conto economico
    • ii) operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad esempio, operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta)
  • inserire una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale
  • aggiornare la disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative
  • precisare, con riguardo al calcolo delle imposte differite e anticipate, che l’aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio
  • chiarire in modo esplicito, con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico, che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: a) rilevazione iniziale dell’avviamento e b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie
  • disciplinare il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria 
  • in tema di rivalutazione di attività, disciplinare il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali

Si ricorda che...

Definizioni

  1. L’onere fiscale per una società rappresenta l’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate
  2. Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.
  3. Il reddito imponibile è l’utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).
  4. Le passività per imposte differite rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili
  5. Le attività per imposte anticipate rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali
  6. Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi
  7. Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.