Economia aziendale
Imposte sui redditi: nuovo principio contabile OIC 25
Il principio contabile OIC 25 avente ad oggetto le imposte sui redditi, è stato modificato allo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo.
SCOPO: definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
SOGGETTI: società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
Rispetto al precedente principio (nella versione del 30 maggio 2005) l'OIC ha provveduto a:
- eliminare i riferimenti al disinquinamento fiscale
- disciplinare in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:
- i) operazioni che hanno effetto sul conto economico
- ii) operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad esempio, operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta)
- inserire una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale
- aggiornare la disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative
- precisare, con riguardo al calcolo delle imposte differite e anticipate, che l’aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio
- chiarire in modo esplicito, con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico, che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di: a) rilevazione iniziale dell’avviamento e b) rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie
- disciplinare il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria
- in tema di rivalutazione di attività, disciplinare il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali
Si ricorda che...
Definizioni
- L’onere fiscale per una società rappresenta l’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate
- Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.
- Il reddito imponibile è l’utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).
- Le passività per imposte differite rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili
- Le attività per imposte anticipate rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali
- Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi
- Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.