Garante Privacy: vietate le telecamere negli spogliatoi aziendali
Il Garante della Privacy con doc.n.3325380 del 10 luglio 2014 è intervenuto in risposta a un quesito pervenuto da una società in merito alla possibilità di installare un sistema di videosorveglianza all'interno degli spogliatoi maschili aziendali, misura necessaria a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi aziendali da parte dei dipendenti.
Il parere del Garante
All'esito dell'esame delle dichiarazioni e della documentazione sottoposta all'attenzione del Garante, lo stesso ha ritenuto che l'installazione del prospettato sistema di videosorveglianza all'interno degli spogliatoi maschili in uso ai dipendenti non sia conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il sistema è configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso videocontrollo dell'intera area adibita a spogliatoio del personale maschile, senza – peraltro – configurare alcuna limitazione dell'angolo di ripresa, pur all'interno di un'area connotata da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimità e dignità della persona, anche alla luce delle disposizioni vigenti dell'ordinamento civile e penale.
Né, d'altra parte, la società ha adeguatamente rappresentato l'inutilità della adozione di altri strumenti preordinati ad impedire episodi di effrazione degli armadietti dei dipendenti (telecamera puntata sull'ingresso degli spogliatoi, rafforzamento degli armadietti collocati all'interno). Infatti la documentazione prodotta in relazione alla pluralità di furti subiti si riferisce ad eventi verificatisi non negli spogliatoi bensì all'interno dei locali aziendali adibiti allo svolgimento dell'attività lavorativa e, in base a quanto segnalato alle forze dell'ordine, al di fuori dell'orario di lavoro. Rispetto a tali eventi criminosi, dunque, l'ampliamento nei termini esposti del già esistente sistema di videosorveglianza appare non utile allo scopo.
Il prospettato trattamento non risulta, dunque, conforme ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza posti dagli artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice, anche allo scopo di tutelare la dignità dell'interessato, nonché alle prescrizioni indicate dal Garante con il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.