Agenzia delle Entrate: chiarite le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014
L'Agenzia delle Entrate con Circolare n.27 del 19 settembre 2014 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, infatti, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
Pertanto dal 1° ottobre 2014, i versamenti di cui all’art.17, D.lgs.241/1997 eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1000 euro, senza compensazioni.
Per ulteriori precisazioni il rinvio è alla tabella della news Pagamenti modello F24: -12 giorni all'entrata in vigore delle nuove regole".
Casi in cui è possibile utilizzare il Modello F24 cartaceo
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:
- i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restantedebito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo