Gestione Separata INPS: aliquote e massimali per il 2013
Con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, l'INPS riepiloga le aliquote contributive e di computo, nonché gli importi dei massimali di contribuzione e minimali per l'accredito contributivo in vigore per l'anno 2013 in relazione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In forza delle disposizioni di cui alla Legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro (articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92), già modificate dal D.L. 83/2012 (decreto Crescita), l'aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di trattamenti pensionistici è elevata, per l’anno 2013, al 20,00%, mentre rimane ferma al 27,00% quella da applicarsi ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.
In relazione ai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, resta inoltre confermata l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% (sino al 6 novembre 2007 tale aliquota aggiuntiva era pari allo 0,50%) istituita a fini assistenziali dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Le aliquote del 27,72% e del 20,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti (sulla base del principio di cassa, anche "allargata") dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.
Infine, oltre a confermare tutte le regole già in vigore circa, ad esempio, la ripartizione dell'onere contributivo (un terzo e due terzi, rispettivamente, tra collaboratore e committente; il 45% ed il 55%, rispettivamente, tra associato in partecipazione e associante), la titolarità in capo al committente o all'associante dell'obbligo di effettuare il versamento del contributo complessivamente dovuto in relazione al rapporto, l'INPS comunica che il minimale di reddito utile ai fini dell'accredito dei contributi a copertura dell'intero 2013 è pari a euro 15.357,00.
A fronte di un reddito imponibile inferiore al minimale per l'accredito contributivo (e, quindi, del versamento di contributi in misura inferiore a euro 3.071,40 per i soggetti già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di trattamenti pensionistici, ovvero a euro 4.256,96 per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria), vi sarà una contrazione dei mesi accreditati nell'anno in proporzione al contributo versato.