Fisco

Strumenti finanziari delle PMI: deduzione dei costi per cassa


La circolare dell'Agenzia delle Entrate 29/E dello scorso 26 settembre 2014 affronta il tema della deducibilità dei costi sostenuti dalle PMi in occasione delle  emissioni delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari.

 Ciò anche in occasione delle novità introdotte dall’articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83  (c.d. “Decreto Crescita”) che ha modificato il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono emettere le PMI anche di piccole e medie dimensioni, quali le obbligazioni e le cambiali finanziarie, allo scopo di dotarle di strumenti di raccolta di capitali di debito, utilizzabili in alternativa alla raccolta presso i soci e al credito bancario oppure in sostituzione di precedenti debiti.

Di diretto impatto sul tema della deducibilità dei costi connessi è il comma 13 del citato articolo 32 del decreto legge n. 83 del 2012 che stabilisce: 

“Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.”.

Quindi tale norma attribuisce rilevanza fiscale di tali oneri secondo il principio di cassa, indipendentemente dall’imputazione a conto economico, consentendo, quindi, di dedurre le spese in questione in via anticipata. 

Al riguardo, dal punto di vista soggettivo, si ritiene che la norma abbia ampia portata, riferendosi non soltanto alle piccole e medie imprese emittenti strumenti obbligazionari, ma anche ai cosiddetti “grandi emittenti”, ossia alle banche e alle società con azioni negoziate, seppure con riferimento ai soli titoli emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita.

L'agenzia osserva però che la norma non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento.
La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l’intero Decreto  crescita.

Si ricorda che 

Tra le novità introdotte dall'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Crescita”) sul tema degli strumenti finanziari delle PMi si ricorda l'estensione del decreto legislativo n. 239 del 1996 – finora riservato ai titoli obbligazionari e titoli similari emessi dalle banche e dalle società quotate e ai titoli pubblici - agli interessi e altri proventi dei titoli obbligazionari, dei titoli similari nonché delle cambiali finanziarie emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che

  • i medesimi strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella cd. white list di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  •  purché detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati come definiti dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

L’estensione del regime previsto dal decreto legislativo n. 239 del 1996 alle predette obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie si applica, quindi, in luogo della ritenuta alla fonte da parte dell’emittente ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.