Lavoro

Contratti di solidarietà: istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive


Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Circolare n. 23 del 26 settembre 2014 ha fornito istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n.83312/2014 in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

Ambito soggettivo della riduzione contributiva

Destinatarie della riduzione sono le imprese che, a far data dal 21 marzo 2014:

  • stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà;
  • hanno individuato gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro i misura superiore al 20%.

Modalità di presentazione della domanda

L'impresa deve presentare la domanda di riduzione contributiva nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata “CIGSonline”, unitamente al contratto di solidarietà.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si precisa che le domande saranno istruite in ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata, fino al raggiungimento del limite di spesa annuo.