Ministero del Lavoro: indicazioni per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 8 agosto, è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, con il quale sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni per la salute e sicurezza che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".
Nello specifico il decreto contiene indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Particolari esigenze
- compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
- compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
- frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
- necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
- necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
- possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
- rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
Disposizioni
La costruzione di opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.
Inoltre, i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono ricevere a cura del datore di lavoro un'eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.
I lavoratori incaricati delle attività di monitoraggio e smontaggio di opere temporanee hanno l obbligo di formazione prevista per gli adetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinchè detti lavoratori ricevano un'eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.