Lavoro

Lavoratori intermittenti notturni: i chiarimenti del Ministero del Lavoro


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. 13330 del 22 luglio 2014 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'art.14, co.1, D.Lgs.66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Controlli periodici

I lavoratori periodici devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. Tale obbligo sussiste anche nei confronti dei lavoratori intermittenti nella misura in cui gli stessi possono considerarsi lavoratori notturni.

Definizione di lavoratori notturni - Ai sensi dell'art.1, co.1, lett e) del D.Lgs. 66/2003 per lavoratore notturno si intende "qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale" oppure "qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro".

Pertanto, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Tale limite è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.