INAIL: riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L'INAIL con Circolare n.32 del 1 luglio 2014 ha fornito indicazioni in merito alla riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione
Per il 2014 la misura della riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli é pari al 14,17% e si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.
Criteri generali – Individuazione dei destinatari
Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:
- A. Inizio delle lavorazioni;
- A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
- A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
- B. gestione assicurativa.
La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della
riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.
Attività iniziate da oltre un biennio
I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del d.p.r. 1124/19658, sono accertati e riscossi dall’Inps, che ne dispone la ripartizione tra l’Inail e le gestioni di pertinenza.
Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato se è stata applicata la riduzione prevista dalla legge 147/2013.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti
- siano operanti da non oltre un biennio;
- siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Inail www.inail.it. La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza é stato differito al 30 giugno 2014.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.
Da ricordare...
L'Istituto ricorda che l’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.