Fisco

Bonus IRPEF: i chiarimenti della Circolare 22/E


L'Agenzia delle Entrate con Circolare n.22 dell'11 luglio 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Bonus IRPEF e nello specifico alle modifiche apportate al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

ll Bonus IRPEF è stato, infatti,  introdotto dall' articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Soggetti tenuti al riconoscimento del credito

L’articolo 1, comma 4, primo periodo, del DL 66/2014 prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscano il credito eventualmente spettante. La legge di conversione ha sostituito il secondo periodo stabilendo che “Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti  d’imposta”. La modifica si limita a sopprimere riferimenti normativi non necessari perché contenuti nel primo periodo del medesimo comma.

La modifica non determina, pertanto, alcuna variazione del novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito.

Recupero delle somme erogate

Modalità di recupero - Prima della modifica era previsto che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun  periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il  medesimo periodo di paga.
Dopo la conversione in legge si prevede che  le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante  l’istituto della compensazione.

Per le caratteristiche del credito in oggetto, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta mediante compensazione non si applica il divieto di compensazione  dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed  accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. 

Istituzione del codice tributo 1655 - Con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato  istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti  d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il  recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della  compensazione.

in sede di  compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente  nel formato “00MM” e “AAAA”.

Gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.

Alcune regole da tenere a mente

L'Agenzia, per maggiore chiarezza,  fornisce con la circolare in oggetto alcuni esempi  dai quali emergono le seguenti regole da tenere a mente.

  • Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni. 
  • Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015. 
  • L’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014. 
  • Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese
  • Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.
  • Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”.