Lavoro e sicurezza: nuovo codice tributo per il versamento delle sanzioni
In data 24 luglio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 70/E, con cui è stato istituito il codice tributo per il versamento della maggiorazione alla sanzione amministrativa prevista per la violazione delle norme sul lavoro sommerso e irregolare, sulla tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro.
L'art.14 del DL 145/2013, in vigore dal 24 dicembre 2013, ha infatti stabilito che:
- le sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (art.3 del Dl 12/2002) sono maggiorate del 30%
- le sanzioni previste per chi incorre in sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (art.14 del Dlgs 81/2008) sono maggiorate del 30%
- le sanzioni previste dall'art.18-bis del DLgs 66/2003 (organizzazione orari di lavoro) sono raddoppiate (fatta esclusione di quelle previste per le violazioni in materia di ferie)
Tali maggiori introiti sono destinati ad apposito capitolo di bilancio "Fondo sociale per occupazione e formazione", destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Le maggiorazioni alle sanzioni in questione si versano tramite modello F23, indicando il seguente codice tributo:
- “79AT” - “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”