Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato le risposte del Ministero del Lavoro a nuovi quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nello specifico con Interpello n.10 dell'11 luglio 2014 è stata fornita risposta a un quesito avanzato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera b) punto 1.1, lettera e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, il quale individua:
- le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
- le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione
- i soggetti formatori
- la durata
- gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
Nello specifico l'allegato A, lettera b) individua al punto 1 i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1, art.98, del D.Lgs.81/2008, nonchè le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi preofessionali di cui sopra".
Le indicazioni della Commissione
La Commissione ritiene che con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure.