OIC 20 e OIC 21: Titoli di debito e Partecipazioni e azioni proprie
Oltre all’OIC 15, Crediti, l’Organismo Italiano Contabilità ha pubblicato anche i nuovi OIC 20, Titoli di debito, e OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie. Questi ultimi due Principi entrano in vigore a partire dai bilanci chiusi al 30 dicembre 2014, anche se le imprese a propria discrezione ne possono fare uso prima.
Trattiamo le modifiche apportate a questi ultimi due nuovi Principi in una singola sintesi, poiché perlopiù coincidenti.
Sono, anzitutto, da rilevare alcuni cambiamenti di impostazione dei documenti: in particolare la numerazione dei documenti ha subito un mutamento anche se ciò non incide sul contenuto degli stessi. Il precedente OIC 20 trattava contestualmente di titoli di debito e titoli di capitale (azioni e quote), adesso lo standard setter nazionale tratta separatamente gli argomenti con un miglioramento nella chiarezza dell’analisi.
In aggiunta, il previgente (ad oggi ancora in vigore) OIC 21, Il metodo del patrimonio netto, esamina, come si desume facilmente dal titolo dello stesso, la corretta contabilizzazione dell’equity method, mentre nell’organizzazione futura dei Principi, tale tematica dovrebbe essere inquadrata all’interno dell’OIC 17, Il bilancio consolidato, poiché considerata parte delle tecniche di consolidamento.
Classificazione e cambiamento di destinazione
Gli elementi dell’attivo patrimoniale sono iscritti nell’attivo immobilizzato o nel circolante a seconda della destinazione che ad essi attribuisce l’organo di direzione. L’OIC con i nuovi Principi specifica che ai fini della classificazione conta la prospettiva o meno di un titolo in un dato portafoglio (management intent). I nuovi OIC 20 e OIC 21 prevedono che il titolo che cambia di destinazione sia valutato a tale data con il vecchio criterio e da quel momento in avanti con il nuovo criterio. In sostanza, un titolo che passa dal circolante all’immobilizzato deve essere valutato alla data di cambiamento di destinazione al minore tra costo e valore desumibile dall’andamento del mercato e in seguito (ossia da quel momento in avanti) al costo storico, considerando le eventuali svalutazioni dovute a perdite durevoli di valore.
Plusvalenze e minusvalenze: spese di cessione e imputazione del plus-minus valore
In ossequio al divieto di compensazione, non è più previsto di computare le spese di cessione, all’operazione di dismissione dei titoli; tali oneri sono imputati in conto economico in relazione alla loro natura, così come previsto in linea generale dal codice civile e dal documento interpretativo n.1 dell’OIC 12.
Sempre in funzione dell'imputazione delle componenti economiche connesse ai titoli immobilizzati, vale la pena evidenziare - come fatto da OIC nella sua introduzione al nuovo OIC 21 - che è stata confermata la previsione per la quale le plusvalenze e minusvalenze derivanti da dismissioni sono classificate nell’area ordinaria - C16) Altri proventi finanziari o C17) Interessi e altri oneri finanziari - o nell’area straordinaria -E20 Proventi o E21 Oneri - in base a quanto disposto in termini generali dall’OIC 29 nella sezione dedicata agli “eventi e operazioni straordinarie”.
Valutazione secondo i metodi propri delle rimanenze
Il metodo del costo specifico resta il criterio di valutazione di riferimento dei titoli immobilizzati. Tuttavia, le nuove versioni di OIC 20 e 21, estendono l’utilizzo dei metodi di valutazione delle determinazione del costo delle rimanenze (lifo, fifo e costo medio ponderato) anche a titoli e partecipazioni immobilizzati.
La svalutazione delle partecipazioni
L’OIC 21 specifica adesso che nella verifica di determinazione dell’esistenza di una perdita durevole di valore di una partecipazione immobilizzata, le imprese comparano il valore contabile con il valore recuperabile, laddove quest’ultimo è “determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante”.