Lavoro

Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato le risposte del Ministero del Lavoro a nuovi quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico con Interpello n.13/2014 è stata fornita risposta a un quesito avanzato dall'Associazione nazionale Imprese Edili manifatturiere in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. In particolare l'interpellante chiede di sapere :

  1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile possano essere presenti più imprese affidatarie;
  2. se l'impresa affidataria debba essere necessariamente anche impresa esecutrice, vale a dire se debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane o materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera o l'intera parte di opera ad imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi;
  3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
  4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificre le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Si ricorda che l'art.89, co.1, lettera i) del Dlgs 81/2008 definisce impresa affidataria l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Le indicazioni della Commissione

La Commissione, in merito al primo quesito, ritiene che all'interno del cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il committente può stipulare diversi contratti, ciascuno con impresa affidataria diversa.

Per quanto riguarda il secondo quesito si precisa che l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane o materiali o, viceversa, appaltare l'intera opera o parte di essa da imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art.97 del D.Lgs 81/2008.

In merito al terzo quesito, circa le modalità con cui il committente debba valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie la Commissione ritiene che l'art.90, lettera a) del D.Lgs.81/2008 stabilisce l'onere per il Committente "di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavoratori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII". In particolare l'allegato citato prevede che le imprese affidatarie comunichino al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art.97.

Pertanto i criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie l'idoneità tecnico professionale è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative; per le imprese affidatarie e anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto anche della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.

Infine, in merito, al quarto quesito per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate dal datore di lavorodell'impresa affidataria tenendo conto di vari parametri quali la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.