Lavoro

Disposizioni in materia di prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo


L'INPS con Circolare n.90 dell'11 luglio 2014 ha fornito indicazioni in merito alle prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.

La presente circolare regola l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7- ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals).

Requisiti del lavoratore 

La disciplina in oggetto trova applicazione per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo indeterminato (vedere anche news Gestione ex- ENPALS: requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia).

Determinazione della competenza

Nei casi di lavoratori che sono titolari di contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’Istituto, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto stesso, l’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato, deve essere condotto valutando:

  1. in primo luogo, l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell’Istituto;
  2. qualora detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto;
  3. in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni

In tal caso, tuttavia, la contribuzione già accreditata presso la gestione ex Enpals potrà essere utilizzata, previo trasferimento alla gestione AGO dell’Istituto, con gli stessi criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell’AGO e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale.

Determinazione della contribuzione figurativa correlata 

Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
 
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (“imponibile di riferimento”).
 
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per il 2014, l’aliquota contributiva ed i massimali da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata degli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono i seguenti:

  • per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull’imponibile di riferimento riportato su base giornaliera fino al massimale di € 729,90, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di  di solidarietà sul massimale relativo a ciascuna delle fasce;
  • per la generalità degli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: aliquota pari al 33,00% calcolata sull’imponibile di riferimento fino al massimale annuo di € 100.123,00, senza l’applicazione della contribuzione di solidarietà sull’imponibile di riferimento eccedente il predetto massimale.

Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della dichiarazione contributiva relativa ai lavoratori posti in esodo (per la cui compilazione si rinvia al par. 4 della presente circolare), utilizzando il modello di versamento unificato F24 compilato sulla base delle indicazioni operative in vigore per la gestione ex Enpals.