Economia aziendale

Il nuovo principio contabile OIC 15: crediti


I sopra richiamati documenti entrano in vigore a partire dai bilanci che si chiudono al 31 dicembre 2014, anche se è concessa, sulla falsa riga di quanto solitamente previsto dallo IASB per gli IFRS, una loro “applicazione anticipata”. In sostanza, le società che devono ancora approvare i bilanci dell’esercizio 2013 possono già applicare i nuovi Principi in oggetto (od anche discrezionalmente uno solo di essi) in alternativa a quelli “vecchi”.
Di seguito evidenziamo, anche in funzione di quanto riportato nell’Introduzione al Principio, una sintesi di alcune delle principali modifiche apportate all’OIC 15 rispetto alla precedente versione.

Riserva di proprietà

Il Principio contiene nuove disposizioni in merito alla contabilizzazione delle vendite a rate con riserva della proprietà, indicando che la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengano alla consegna (e non quando si ha passaggio della proprietà, individuato ex art.1523, c.c., nel pagamento dell’ultima rata), in ragione del fatto che il compratore assume i rischi sin dal momento della consegna.

Attualizzazione

L’OIC 15 prevede, confermando in linea generale l’impostazione previgente, l’attualizzazione dei crediti non a breve termine (oltre i 12 mesi) che non presentano corresponsione di interessi o interessi “irragionevolmente bassi”. L’attualizzazione consiste nello scorporare dal ricavo generato da uno scambio di beni o servizi la pertinente componente finanziaria, da imputare poi ai bilanci interessati per competenza economica. La nuova versione precisa che l’attualizzazione riguarda i soli crediti commerciali. In aggiunta, l’OIC 15 specifica che gli interessi attivi siano quantificati dalla differenza tra il valore nominale e l’ammontare del corrispettivo a pronti.

Svalutazione

Nella procedura di valutazione collettiva dei crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, al posto di quello analitico, semplificando la previgente disciplina. Tale processo si realizza per mezzo del raggruppamento di crediti di importo non significativo in classi omogenee con profili similari di rischio (per es., settore economico dei debitori, area geografica, presenza di garanzie). OIC chiarisce, tuttavia, che le formule non possono essere trasformate in comportamenti automatici; per tale motivo, tali formule devono essere verificate costantemente per capire se le rettifiche apportate sulla base della loro applicazione siano congrue o meno.

Cancellazione

Con probabilità, la parte più innovativa del documento è rappresentata dalla sezione concernente la cancellazione dei crediti. È bene, anche ai nostri fini, ricordare che la legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto che “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”. Tale disposizione comporta che la corretta applicazione delle norme tecniche in parola dell’OIC 15 determini anche la deducibilità delle perdite derivanti da operazioni di cessione dei crediti che comportano la cancellazione del credito dal bilancio.

In questo contesto, il nuovo OIC 15 prevede che una società cancelli un credito dal bilancio quando:

  • i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguano; oppure
  • la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sia trasferita e contestualmente siano trasferiti nella sostanza tutti i rischi inerenti il credito (OIC 15, par.57).

L’applicazione operativa delle nuove disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti è, poi, agevolata dal contenuto delle Appendici del Principio, in quanto:

  • l’Appendice C dell’OIC 15 fornisce un elenco (non esaustivo) di casi che comportano la cancellazione dei crediti (per es., forfaiting, datio in solutum, cessioni pro-soluto che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi) e di ulteriori casi che non comportano la cancellazione dei crediti (per es., mandato all’incasso, pegno di crediti, cessioni pro-solvendo e pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi);
  • l’Appendice D illustra le rilevazioni contabili da registrare in un’operazione di cessione dei crediti.