Indennità di trasferta: se è un aspetto strutturale della prestazione va computata nel trattamento di fine rapporto
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n.16142, depositata in data 15 luglio 2014, afferma che le indennità di trasferta, nel caso in cui le stesse rappresentino un aspetto strutturale della prestazione (parte remunerativa del compenso) e non siano, pertanto, di natura risarcitoria (rimborso spese), debbano essere computate nel trattamento di fine rapporto da erogare nei confronti di un lavoratore assunto con CCNL autotrasporto.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un autotrasportatore contro il suo ex datore di lavoro, colpevole di non aver considerato alcune voci nel trattamento di fine rapporto, tra le quali- appunto- quella relativa alle indennità di trasferta; il lavoratore afferma, infatti, che tale indennità fosse corrisposta in maniera fissa e forfetizzata a remunerazione del maggior disagio causato dalla continua lontananza dal luogo di lavoro.
Tale indennità va pertanto inserita tra le voci retributive ai fini del calcolo del Tfr. Secondo la Corte "la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al principio dell’omnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva"; inoltre "Il settimo comma (dell’art. 41 CCNL autotrasporto) stabilisce che, qualora l’indennità di trasferta dovesse essere convenuta in misura superiore ai limiti per l’esenzione contributiva, le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’Irpef hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel Tfr, sempre che l’indennità si erogata in modo non occasionale".
Da ricordare...
Per indennità di trasferta si intende un'indennità giornaliera riconosciuta al lavoratore in caso di temporaneo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro.
Differisce dall' indennità di trasferimento per la natura temporanea dello spostamento in un'altra sede lavorativa: viene corrisposta non solo per risarcire il disagio causato al lavoratore dallo spostamento della sede di lavoro, ma in particolar modo per rimborsare le spese che il soggetto interessato sosterrà durante gli spostamenti. L’importo dell' indennità di trasferta è stabilito dalla contrattazione collettiva.