Spese di pubblicità: deducibili anche se il marchio è già noto
La Corte di Cassazione - con l'ordinanza 15193 - torna a pronunciarsi sull'eterno tema della deducibilità delle spese di pubblicità o rappresentanza.
Lo fa affermando che il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza, va individuato nella diversità, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati
- per le spese di pubblicità, ad un incremento più o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in determinati contesti,anche temporali; vanno pertanto qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta.
- per le spese di rappresentanza, all'azione di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo,
Tutte le spese vanno devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell’impresa, e l'ordinanza della Cassazione in commento smonta, in particolare, la congettura della CTR ricorrente che riteneva - attesa la notorietà del marchio - non fossero necessarie attviità (e spese) rivolte ad accrescerne il rpestigio.
Tale sentenza richiama altra sentenza della stessa corrte (sentenza 9567 del 23-04-2007) che aveva già chiarito in tema di imposte sui redditi (art 108 TUIR) il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza: anche allora la Corte aveva individuato nella diversità, anche strategica,dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati nel primo ad un incremento piú o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti, anche temporali.