Fondazione Studi: il diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con Circolare n.16 del 22 luglio 2014 ha fornito chiarimenti in merito al diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, così come convertito con modifiche in L. n. 78/2014.
Prestazione di lavoro superiore a 6 mesi
L'art.5, comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che "il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine". Il discrimine legale è fissato a sei mesi, il diritto di precedenza scatta al superamento di tale soglia.
E' prevista la possibilità in capo alle parti sindacali di derogare, ampliando e/o riducendo tale termine. Tale deroga è riconosciuta in capo alla contrattazione collettiva, a quella territoriale e a quella aziendale.
Alcune precisazioni...
Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore se lo stesso ha manifestato la propria volontà entro rispettivamente sei mesi dalla cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo svolgimento di attività stagionali. Tale diritto di precedenza, se opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di apposizione del termine.
Discorso differente deve essere, invece, intrapreso per i lavoratori con contratto intermittente a termine in quanto l'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 non è applicabile a tale tipologia contrattuale.
Le novità collegate alle lavoratrici in congedo di maternità
Il periodo di congedo di maternità fruito dalle lavoratrici e intervenuto nel corso di un contratto a termine viene conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza in analisi. Si evidenzia che, stante la struttura normativa, tale passaggio non si applica per i lavoratori assunti per attività stagionali.
Alle lavoratrici che abbiano maturato un diritto di precedenza avendo prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi comprensivo di un periodo di astensione è, inoltre, riconosciuto il diritto di cui sopra anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Merita evidenziare che solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al contratto concorre quale periodo di attività lavorativa. L'eventuale periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se indennizzato dall'Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà essere conteggiato.