Linee guida 2014 del Garante in tema di Privacy e trasparenza on line della PA
Con la pubblicazione delle Linee Guida del 15 maggio 2014, il Garante Privacy sostituisce le precedenti del 2 marzo 2011, aggiornando in modo organico il quadro di principi generali e cautele che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare quando diffondono dati personali dei cittadini sui siti web di riferimento.
Il delicato equilibrio tra l’esigenza da parte delle PA di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza dei dati, da un lato, e quella di non ledere il diritto alla Privacy dei cittadini, infatti, è stato oggetto di una analisi approfondita da parte del Legislatore, che trova la sua sintesi nel Decreto Legislativo n.33/2013, dal quale traggono origine le Linee Guida recentemente pubblicate in Gazzetta.
In particolare, il tema di maggiore attenzione, è stato quello relativo ai cosiddetti “open data”, ovvero quei dati che la PA ha l’obbligo di rendere pubblici ed accessibili, perlopiù per ragioni di trasparenza, come ad esempio le pubblicazioni di matrimonio o gli avvisi di deposito delle cartelle esattoriali.
Questi infatti devono essere soggetti a particolari restrizioni cautelative nei confronti dei legittimi titolari, sia relativamente alla natura dei dati stessi (che devono essere sempre esatti, aggiornati e contestualizzati, la cui pubblicazione deve essere subordinata all’esistenza di un obbligo reale di trasparenza previsto dalla legge e che non possono, in nessun caso, riguardare la salute o la vita sessuale dei cittadini) sia al riutilizzo di questi dati accessibili (che deve essere limitato ai soli casi in cui il riutilizzo sia legittimo e necessario, anche attraverso la predisposizione di accorgimenti specifici che impediscano l’indicizzazione degli stessi sui motori di ricerca).
Anche la durata del periodo di disponibilità on line dei dati accessibili è regolamentata dalle Linee Guida emanate dal Garante, ed è individuata in 5 anni dal momento della pubblicazione, con alcune deroghe che riguardano i casi nei quali gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza.