Fondazione Studi: il bonus IRPEF è sempre compensabile
La Circolare n.14/2014 pubblicata dalla Fondazione Studi analizza le criticità legate all'applicazione del bonus IRPEF in particolare per quanto riguarda le modalità di recupero del sostituto di imposta.
I dubbi interessano la compensazione del bonus in F24, facendo riferimento all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro; si cerca di chiarire, inoltre, se la compensazione debba avvenire con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto dal testo originario del DL 66/2014.
Bonus compensabile
Nella Circolare si ricorda che l’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
La natura del credito riconosciuto, in nessun modo può essere ricondotto ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”: il credito in esame nasce da un atto legislativo e quindi al di fuori dell’ambito delle imposizioni erariali o dalle tradizionali modalità di riconoscimento di “crediti di imposta”. Il sostituto di imposta deve, pertanto, corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche in presenza debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. E’ evidente la finalità di contrasto dell’evasione fiscale e dunque anche in questo caso possono essere richiamate le medesime argomentazioni sopra riportate per ritenere non applicabile tale limite alla compensazione del bonus di 80 euro.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014 ha, infine, istituto il codice tributo 1655 denominato " Recupero da parte dei sostituti d’imposta" cambiando completamente lo scenario di riferimento.