Ritardi pagamenti P.A: inclusi i lavori pubblici
Il Capo di Gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti ha inviato, alle principali associazioni delle imprese di costruzioni, una nota di chiarimento sul Decreto legislativo n° 192 del 2012, recante modifiche per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi nelle transizioni commerciali.
La direttiva, infatti, si applica a tutti i settori produttivi inclusi gli appalti pubblici, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del suddetto decreto: questa la principale novità. Lo scopo della direttiva è quello di lottare contro i ritardi dei pagamenti al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.
Il problema del ritardo nei pagamenti non riguarda solo il rapporto tra imprese e PA, ma anche i rapporti tra imprese stesse. La direttiva UE riguarda pertanto i tempi di pagamento per tutte le transazioni commerciali, fissandoli a 30 giorni, indipendentemente dal fatto che a pagare debba essere la PA o un’azienda privata.
Lavori pubblici
Da gennaio 2013 è entrata in vigore la legge che obbliga apagare entro 30 giorni per le transazioni commercialitra imprese e con le Pubbliche Amministrazioni. La norma, nata per risolvere il problema del ritardo nei pagamenti dalla PA, riguarda anche le imprese dell’edilizia e i lavori pubblici, come chiarito da una nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti i contratti stipulati dal primo gennaio – anche quelli tra e con imprese edili – dovranno rispettare il Decreto che recepisce la direttiva UE 7/2011, pena il pagamento degli interessi di mora, che sono stati da poco maggiorati per i ritardi da qui a giugno: la circolare ministeriale precisa l’ambito di intervento della nuova disciplina, che questa include anche i lavori pubblici relativi a tutti i settori produttivi ed i contratti stipulati nel settore dell’edilizia, e ribadisce ancora una volta che, anche se il D. Lgs. n. 192/2012 non cita espressamente il settore edile e dei lavori pubblici, la disciplina si applica anche in questi ambiti.
In caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali il tasso di interessi che verrà applicato sarà dell’8,75%.
Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio, ha infatti fissato allo 0,75% il tasso di riferimento per l’applicazione degli interessi di mora, da applicarsi sia in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e professionisti, che in quelle con le Amministrazioni Pubbliche.
Tasso che si applicherà per tutto il primo semestre 2013 (ovvero fino al 30 giugno) e che va sommato alla maggiorazione dell’8% da applicarsi in caso di ritardati pagamenti. Lo scorso trimestre il tasso di riferimento era stato fissato all’1%, il nuovo tasso di interesse di mora scende dunque di un quarto di punto (dal 9% all’8,75%). Fino al 30 giugno 2013, ai ritardi nei pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, si applicheranno gli interessi di mora dell’8,75%.