Bonus IRPEF: indicazioni operative
L'INPS con Messaggio n.5661 fornisce indicazioni in riferimento al Bonus IRPEF.
L'Istituto ricorda che l’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha riconosciuto, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
Riconoscimento e pagamento del credito
Tale attività viene effettuata centralmente a partire dal mese di giugno corrente. L’Istituto riconosce il credito in via automatica ai beneficiari, utilizzando tutti i dati a disposizione inerenti ai redditi percepiti dall’assicurato derivanti sia da prestazioni a sostegno del reddito che da prestazioni pensionistiche. Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014.
Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro - cong. credito. L’indicazione è fornita all’interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN”.
Comunicazioni dell’assicurato: dichiarazioni rinuncia/ richiesta concessione del credito
Potranno essere presentate da parte degli assicurati dichiarazioni/richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle ipotesi già previste dalle disposizioni vigenti e di seguito elencate:
- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
Modulistica e modalità di presentazione
Si allega al presente messaggio il modulo di dichiarazioni/richiesta o consegna (sr150) relativo al procedimento di riconoscimento del credito. Il cittadino può visualizzare e stampare il modulo direttamente dalla sezione “moduli” presente nella home page del sito istituzionale www.inps.it.
L'eventuale presentazione delle comunicazioni in argomento potrà essere effettuata, oltre che con la modalità prevista per il cittadino che si autentica con pin solo per l’invio della comunicazione di assenza dei requisiti per il diritto anche:
- presso le strutture dell’istituto con la consegna della comunicazione allo sportello;
- attraverso comunicazione elettronica /fax
I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata cec-pac, pec e posta elettronica ordinaria possono inviare la comunicazione attraverso la propria casella di posta elettronica inserendo come oggetto “riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014”. La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec della struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito dell’istituto nella sezione “le nostre sedi” , e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di identità.