Proroga al 7 luglio per i versamenti da UNICO anche per i soci di società trasparenti
Il DPCM 13 giugno 2014 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2014 ha disposto lo slittamento dal 16 giugno al 7 luglio 2014 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Tale differimento riguarda anche:
- i soci di società trasparenti che applichino gli studi di settore
- i soci lavoratori di società di capitali non trasparenti, ma in modo parziale: la proroga interessa infatti solo gli eventuali contributi previdenziali
Contributi previdenziali - poiché la proroga si riferisce ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale, la stessa riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali.
Si ricorda che in base a quanro stabilito con Risoluzione n.173E del 2007 i soci in questione, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società; pertanto gli stessi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
Si sottolinea, dunque, che i soci di Srl non in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell’ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2014, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.
Tuttavia, come chiarito dalla Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi INPS, mentre le imposte dovute (come IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono confermate alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Da ricordare…
Gli articoli 115 e 116 del Testo Unico, prevedono l'istituto della "tassazione per trasparenza", cioè la possibilità opzionale di tassazione del reddito delle società di capitali con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone.
L’art. 5 del T.U.I.R. dispone, invece, che I redditi delle società personali residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dal fatto che siano o meno percepiti e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.