Fisco

Scheda carburante, ANCHE NO


E' possibile non compilare e gestire documentalmente la scheda carburante: ma a condizione che l'impresa o l'esercente arte e professione usi a pagamento dei rifornimeti  carte di credito, di debito, prepagate (purché intestate al contribuente che esercita l'attività economica, l'arte o la professione) e che vi sia unicità del metodo di pagamento nell'anno d'imposta.

A dirlo è un intervento dell'Agenzia delle Entrate (con la circolare 42 E del 9 novembre 2012) che introduce i seguenti concetti e requisitii:

  1. La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. I soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.
  2. la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività. I due sistemi di certificazione sono alternativi.
  3. Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti. Naturalmente, se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione.
  4. E' necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.
  5. le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle "carte fedeltà" associate al contratto di "netting", in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate era dovuto dopo la novità dell'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - che ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che  "In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".