INPS: chiarimenti sul Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito
L'INPS con Messaggio n.5273 dell'11 giugno 2014 ha fornito chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.
Nello specifico l'Istituto ha verificato che non sempre le somme richieste e deliberate dal Comitato vengono interamente utilizzate dalle aziende nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, potendo verificarsi ipotesi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro inferiori all’ammontare preventivato nell’accordo aziendale e nella domanda di finanziamento.
Pertanto, su richiesta dell’azienda, la parte residua dei finanziamenti richiesti e deliberati, non utilizzata, può essere messa nuovamente a disposizione della stessa azienda per finanziare successive richieste, previa rideterminazione da parte del Comitato dell’importo originariamente autorizzato.
L’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento, dovrà inviare una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato alla presente (all.1), con la quale il rappresentante legale attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata.
Da ricordare...
I Fondi di solidarietà a sostegno del reddito sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”. Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni temporanee finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.
L’assegno straordinario viene concesso dal Fondo su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nel settore:
- Credito e Credito Cooperativo (VOCRED e VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Esattoriali (VOESO) entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; le domande possono essere presentate nel periodo dal 30 gennaio 2004 al 29 gennaio 2014.
- Monopoli di Stato (VOESO): entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Poste Italiane (VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Fondo ha durata fino al 31 ottobre 2015.