Diritto

Fatturazione elettronica (B2B): altri chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle entrate torna sul tema della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva con la Circolare 18 del 24 giugno 2014.

Fornisce chiarimenti:

 In questo primo intervento segnaliamo i seguenti aspetti:

Integrità del contenuto della fattura elettronica

Integrità del contenuto significa che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati. Le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE precisano che la garanzia dell’integrità del contenuto di una fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il soggetto passivo fornitore/prestatore sia per il soggetto passivo cessionario/committente. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperare a tale obbligo indipendentemente l’uno dall’altro ovvero congiuntamente, per esempio, attraverso una soluzione tecnologica.
A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (p.e. da MS word ad XML). Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

Leggibilità della fattura elettronica

Con l’espressione “leggibilità” si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo, quindi (vedi Note esplicative della direttiva 2010/45/UE) la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:
• il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa;
• è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.
Le citate Note esplicative prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine L'Agenzia evidenzia che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l’obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l’uomo.
Non bastano ad assicurare la leggibilità la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all’articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica

L’articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 nella precedente formulazione, prevedeva che l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica fossero “rispettivamente garantite mediante l’apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità” (cfr. sull’argomento la circolare n. 45/E del 2005).
La nuova formulazione dell’articolo 21, invece, rimette al soggetto emittente l’utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:

  • i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; 
  • la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente; 
  • i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati; 
  • le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo