UNICO 2014: le istruzioni INPS per determinare i contributi dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata
L'INPS interviene - con la propria circolare 74 del 6 giugno 2014 - per chiarire ed aggiornare le modalità di compilazione del quadro RR del modello UNiCO 2014 per artigiani e commercianti: è nella propria dichiarazione dei redditi che questi -iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) - devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”.
Determinazione del reddito imponibile artigiani e commercianti
Deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).
Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.
- Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale e non sono dovuti i relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato , per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.
- Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa).
Per i Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”.
Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Quindi sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:
- Codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens
- Codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. C bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. C) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 64 comma 1 lett. l);
- Codice 4 i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialisti.
I redditi evidenziati in tali codici essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2013 è pari a € 99.034,00.
Termini e modalità di versamento
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno
- entro il 16 giugno 2014 o il 16 luglio 2014 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2013 e primo acconto per l’anno 2014)
- entro il 30 novembre 2014 (secondo acconto 2014).
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto 2014 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto
dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2, decreto legge 63/2002 convertito con modificazioni nella legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.