Fisco

L'accertamento basato su presunzioni semplici è legittimo


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2895 del 07 febbraio 2013 accoglie il ricorso che l'Amministrazione finanziaria aveva presentato contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento fondato su presunzioni semplici.

In particolare, stante l'omessa tenuta del libro giornale e l'omessa annotazione nel libro degli inventari per categorie omogenee di beni,  l'Agenzie delle Entrate considerò cedute in evasione di IVA le relative merci. I giudici di merito hanno accolto il ricorso del contribuente sia in primo, sia in secondo grado.

La Cassazione, invece, ricorda che in tema di prove per presunzioni è sufficiente che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come conseguenza dei fatti noti, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, con riferimento cioè a una connessione possibile e verosimile di accadimenti ritenuti probanti dal giudice secondo le regole di esperienza, idonei a convincere circa la probabilità detta e circa la compatibilità del fatto supposto con quello accertato.

Pertanto, è sufficiente che l'omesso versmento dell'imposta sia probabile. La causa tornerà alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che dovrà procedere al riesame della controversia.