Bonus Irpef: istituito il codice tributo per i sostituti d'imposta
In data 7 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 48/E, con cui è stato istituito il codice tributo per la compensazione tramite modello F24 del bonus Irpef corrisposto ai beneficiari da parte dei datori di lavoro a partire dalla busta paga di maggio 2014.
Al fine di consentire il recupero delle somme erogate da parte dei sostituti d'imposta, l'Agenzia ha istituito il seguente codice tributo, da utilizzare in compensazione dei versamente tributari mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 241/1997:
- “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”
da inserire nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Si ricorda che...
Ai sensi dell'art.1 del DL 66/2014, i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, fatta esclusione per le pensioni (art.49 del TUIR), oppure dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50 lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del TUIR):
- i compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione lavoro, di servizi, agricole e della piccola pesca
- i compensi percepiti dai prestatori di lavoro dipendente a carico di terzi, per incarichi svolti in relazione a tale qualità
- le borse di studio o di addestramento professionale (se il contribuente non è dipendente del soggetto erogante)
- le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società o ad altri rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività in maniera continuativa e senza vincolo di subordinazione, con retribuzione periodica prestabilita
- le remunerazioni dei sacerdoti
- le prestazioni pensionistiche di cui al DLgs 124/1993, comunque erogate
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili
di importo superiore all'ammontare della detrazione da redditi di lavoro dipendente spettante (art.13 del TUIR), hanno diritto all'ottenimento di un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Il credito è ripartito sugli emolumenti corrisposti a partire dal primo periodo di paga utile dalla data di entrata in vigore del decreto e nei successivi per l'anno 2014.
Il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.