Decreto Casa e Circolare 11: novità e chiarimenti sul Bonus mobili
In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
In questa sede ci soffermiamo in particolare sulla detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prevista dall'art.16, comma 2 del Dl 63/2013.
I contribuenti, che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono ulteriormente detrarre dall'imposta sui redditi le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, pari al 50% se le spese sono state sostenute tra il 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Si sottolinea che, l'art.7 del DL 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014 n°80 e pubbliacato con GU n°121 del 27 maggio 2014, ha introdotto un'importante novità sul tema del bonus mobili: le spese per l'acquisto di beni mobili sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014 sono detraibili nella misura del 50% e fino ad un ammontare di 10.000 euro, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione (propedeutici per poter accedere al beneficio). La formulazione originaria della disciplina, infatti, stabiliva che le spese per beni mobili non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, che fruiscono delle detrazioni previste dall'art.16bis del TUIR.
Interventi relativi al risparmio energetico e bonus mobili
La Circolare conferma le disposizioni della Circolare 29/E del 2013, secondo cui gli interventi di recupero (quindi da effettuarsi rigorosamente su immobili residenziali già esistenti) del patrimonio edilizio, che costituiscono presupposto del beneficio in esame, non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni di edificio residenziale;
- la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali;
- il ripristino di edifici a seguito di eventi calamitosi;
- la ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, se provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, dunque, permettono di accedere alla detrazione sui beni mobili se sono configurabili come inteventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali.
La circolare precisa che gli interventi di utilizzo di fonti di energia rinnovabili in edifici industriali sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di manutenzione straordinaria; anche la sostituzione di componenti essenziali di impianti tecnologici finalizzata al risparmio energetico è tendenzialmente configurabile come manutenzione straordinaria.
Modalità di pagamento e documentazione da conservare
I contribuenti possono acquistare in Italia e all'estero i beni mobili oggetto di detrazione con i seguenti mezzi di pagamento (si veda punto 3.6 della Circolare 29/E del 2013):
- bonifico bancario o postale (a cui verrà applicata una ritenuta del 4%, ai sensi dell'art.25 del Dl 78/2010): deve essere conservata la fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni acquistati, nonchè la ricevuta del bonifico;
- carta di credito e di debito (bancomat): deve essere conservato lo scontrino fiscale (con o senza indicazione del codice fiscale del contribuente che fruirà delle agevolazioni, se il pagamento è riconducibile allo stesso) indicante natura, qualità e quantità dei beni acquistati e la documentazione di addebito sul c/c.
La data di pagamento considerata ai fini della detrazione è quella relativa la giorno di utilizzo della carta di credito o debito e non al giorno di addebito sul c/c del contribuente. Non valgono i pagamenti effettuati tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento, nè quelli sostenuti dopo il 31 dicembre 2014.
L'importo massimo di 10.000 euro è da considerarsi valido per l'intero arco temporale (6 giugno 2013 - 31 dicembre 2014), indipendentemente dal numero di interventi di recupero edilizio effettuati sulla medesima unità immobiliare.